AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto,  integrate  con  le  modifiche  apportate  dalle  nuove
disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Nel  testo  di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  305  del  30  dicembre
1992,   successivamente  rettificato  con  avviso  di  errata-corrige
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10  del  14
gennaio   1993,   sono   state,   pertanto,   inserite  le  modifiche
(evidenziate con caratteri corsivi) ad  essa  apportate  dal  decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  293  del  15
dicembre  1993,  recante:  "Modificazioni  al  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
Le modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                             Art. 1 (a).
                 Programmazione sanitaria nazionale
          e definizione dei livelli uniformi di assistenza
(( 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e            ))
(( riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio    ))
(( sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da          ))
(( assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio          ))
(( nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in   ))
(( conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, ))
(( nel rispetto degli obiettivi della programmazione               ))
(( socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati  ))
(( a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del       ))
(( finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il    ))
(( Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite   ))
(( le commissioni parlamentari permanenti competenti per la        ))
(( materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di     ))
(( presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere ))
(( delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano  ))
(( e' adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,  ))
(( n. 13    (b),    d'intesa con la Conferenza permanente per i    ))
(( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove   ))
(( non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di           ))
(( presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con   ))
(( atto motivato.                                                  ))
  2.  Il  Piano  sanitario  nazionale,  che  ha  durata triennale, e'
adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno  di  vigenza
del  piano  precedente.  Il  Piano  sanitario  nazionale  puo' essere
modificato nel corso  del  triennio,  con  la  procedura  di  cui  al
precedente  comma,  anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di
erogazione delle prestazioni e le eventuali forme  di  partecipazione
alla  spesa  da  parte  degli  assistiti  in  relazione  alle risorse
stabilite dalla legge finanziaria.
  3. Il Piano  sanitario  nazionale  per  il  triennio  1994-1996  e'
adottato entro il 31 luglio 1993.
(( 4. Il Piano sanitario nazionale indica:                         ))
(( a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del          ))
(( riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della      ))
(( popolazione;                                                    ))
(( b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare    ))
(( sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la       ))
(( specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i         ))
(( cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;   ))
(( c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante            ))
(( l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e    ))
(( dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo        ))
(( restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, ))
(( n. 730    (c),    in materia di attribuzione degli oneri        ))
(( relativi;                                                       ))
(( d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ))
(( ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita'       ))
(( pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla          ))
(( valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;               ))
(( e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del           ))
(( personale;                                                      ))
(( f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di    ))
(( assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli       ))
(( previsti;                                                       ))
(( g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del     ))
(( piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.         ))
  5.   Le   regioni,   entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano  con
le  modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti,  i  Piani sanitari
regionali,  uniformandoli  alle  indicazioni  del   Piano   sanitario
nazionale,  e  definendo  i  modelli  organizzativi  dei  servizi  in
funzione delle specifiche esigenze del  territorio  e  delle  risorse
effettivamente a disposizione.
(( 6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta    ))
(( annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati      ))
(( conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario  ))
(( nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi,    ))
(( rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce     ))
(( indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa     ))
(( menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento  ))
(( all'attuazione dei piani sanitari regionali.                    ))
(( 7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero      ))
(( della sanita' promuove forme di collaborazione nonche'          ))
(( l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione             ))
(( dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e    ))
(( della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione     ))
(( regionale in ordine al loro recepimento. Per quest'attivita' il ))
(( Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei       ))
(( servizi sanitari regionali.                                     ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 2 del D.Lgs. n. 517/1933.
             (b) L'art. 1  della  legge  n.  13/1991  (Determinazione
          degli  atti  amministrativi  da  adottarsi  nella forma del
          decreto del Presidente della Repubblica) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre  gli
          atti  previsti  espressamente dalla Costituzione o da norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale  del Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
               a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
               b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
               c) nomina del presidente e del segretario generale del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
               d) approvazione della  nomina  del  governatore  della
          Banca d'Italia;
               e)  nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende
          a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400;
               f)  nomina  e  conferimento  di  incarichi direttivi a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato;
               g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione  e
          dei componenti della commissione tributaria centrale;
               h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non
          inferiore a dirigente generale o equiparata;
               i)  nomina  e  destinazione dei commissari del Governo
          presso le regioni;
               l) destinazione dei prefetti presso  i  capoluoghi  di
          provincia;
               m)  destinazione  degli  ambasciatori  e  dei ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica;
               n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di  grado
          non inferiore a generale di brigata o equiparato;
               o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del
          segretario  generale  della  difesa  e  dei  capi  di stato
          maggiore delle tre Forze armate;
               p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle
          Forze armate;
               q) nomina dei comandanti delle regioni  militari,  dei
          dipartimenti  militari marittimi, delle regioni aeree e dei
          comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
               r) nomina del segretario generale del Ministero  degli
          affari esteri;
               s)  nomina  del  capo della polizia-direttore generale
          della pubblica sicurezza;
               t)   nomina  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri;
               u) nomina del comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza;
               v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
               z)  scioglimento anticipato dei consigli provinciali e
          comunali e nomina dei relativi commissari;
               aa) concessione della cittadinanza italiana;
               bb) decisione dei ricorsi straordinari  al  Presidente
          della Repubblica;
               cc)  provvedimento di annullamento straordinario degli
          atti amministrativi illeggittimi;
               dd) conferimento di ricompense al valore e  al  merito
          civile  e  militare  e  concessione  di  bandiere,  stemmi,
          gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
               ee) concessione del titolo di citta';
               ff)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica sia  prevista  dalla  legge  in
          relazione a provvedimenti elettorali o referendari;
               gg)  atti  per  i  quali  la  forma  del  decreto  del
          Presidentre della  Repubblica  sia  prevista  da  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
               hh)  atti  di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
          amministrativa  delle  regioni  e,   nel   rispetto   delle
          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, previsti
          dall'art. 2, comma 3, lettera d),  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400;
               ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             (c) L'art. 30 della legge n. 730/1983 (Disposizioni  per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 1984) e' il seguente:
             "Art. 30. - Per  l'esercizio  delle  proprie  competenze
          nelle  attivita'  di  tipo  socio-assistenziale,  gli  enti
          locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte,
          delle  unita'  sanitarie  locali,  facendosi  completamente
          carico del relativo finanziamento.  Sono a carico del fondo
          sanitario  nazionale  gli  oneri delle attivita' di rilievo
          sanitario connesse con quelle socio assistenziali.
             Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita'
          per  le  funzioni  di  tipo  socio-assistenziale  ad   essa
          delegate".