AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992, successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1993, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1993, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Le modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Art. 1 (a). Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza (( 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e )) (( riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio )) (( sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da )) (( assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio )) (( nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in )) (( conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, )) (( nel rispetto degli obiettivi della programmazione )) (( socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati )) (( a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del )) (( finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il )) (( Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite )) (( le commissioni parlamentari permanenti competenti per la )) (( materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di )) (( presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere )) (( delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano )) (( e' adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, )) (( n. 13 (b), d'intesa con la Conferenza permanente per i )) (( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove )) (( non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di )) (( presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con )) (( atto motivato. )) 2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria. 3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993. (( 4. Il Piano sanitario nazionale indica: )) (( a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del )) (( riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della )) (( popolazione; )) (( b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare )) (( sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la )) (( specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i )) (( cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione; )) (( c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante )) (( l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e )) (( dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo )) (( restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, )) (( n. 730 (c), in materia di attribuzione degli oneri )) (( relativi; )) (( d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di )) (( ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita' )) (( pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla )) (( valutazione dei servizi e delle attivita' svolte; )) (( e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del )) (( personale; )) (( f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di )) (( assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli )) (( previsti; )) (( g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del )) (( piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza. )) 5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione. (( 6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta )) (( annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati )) (( conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario )) (( nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, )) (( rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce )) (( indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa )) (( menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento )) (( all'attuazione dei piani sanitari regionali. )) (( 7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero )) (( della sanita' promuove forme di collaborazione nonche' )) (( l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione )) (( dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e )) (( della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione )) (( regionale in ordine al loro recepimento. Per quest'attivita' il )) (( Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei )) (( servizi sanitari regionali. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 517/1933. (b) L'art. 1 della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei commissari straordinari del Governo; c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate; p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; s) nomina del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; aa) concessione della cittadinanza italiana; bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illeggittimi; dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del titolo di citta'; ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a provvedimenti elettorali o referendari; gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidentre della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; hh) atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri". (c) L'art. 30 della legge n. 730/1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e' il seguente: "Art. 30. - Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad essa delegate".